Con il "Regolamento Regionale 2 febbraio 2021, n. 1." la giunta regionale Campana ha emanato i seguenti articoli:

Art. 7 - Accesso degli animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale

  1. Agli animali d'affezione, accompagnati da un conduttore in grado di assisterli adeguatamente, è consentito l'accesso sui mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale con le modalità di cui all'articolo 2.
  2. I cani devono essere condotti al guinzaglio ed essere muniti di museruola. I cani di piccola taglia possono viaggiare all'interno di trasportini. I gatti e gli altri animali domestici d'affezione sono ammessi solo se alloggiati in idonee gabbie o trasportini.
  3. Gli animali d'affezione non possono occupare posti a sedere o ingombrare passaggi e portiere di salite e discesa.
  4. In caso di sovraffollamento o mancato rispetto delle modalità di conduzione, il personale aziendale può impedire l'accesso o imporre l'allontanamento dell'animale.

Art. 2 - Disposizioni comuni

  1. Agli animali d'affezione, accompagnati da un conduttore in grado di assisterli adeguatamente, è consentito l'accesso nelle aree urbane e nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie e di regolarità anagrafica, statali e regionali, con le seguenti modalità:
    1. i cani devono essere tenuti al guinzaglio della lunghezza massima di 1,5 metri;
    2. i conduttori di cani devono disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle feci e sono tenuti alla rimozione delle stesse.
    3. i conduttori di cani devono avere con sé una museruola, da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità delle persone o degli altri animali o su richiesta dell'autorità competente;
    4. gli animali non devono cagionare disturbo o danni a persone, cose o ad altri animali.
  2. Le modalità di cui al comma 1 non si applicano, nel corso dell'espletamento delle specifiche funzioni, a cani guida per i non vedenti e animali di supporto per altri tipi di disabilità, animali domestici formalmente inseriti in programmi di intervento assistiti dagli animali e animali impiegati dalle Forze dell'Ordine.
  3. I cani di sesso femminile in condizioni di estro non possono accedere ai luoghi indicati negli articoli 3 (Parchi e aree verdi destinate al pubblico) e 4 (Spiagge e stabilimenti balneari).